Di norma ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2019 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare 27 dicembre 2018, n. 122 (allegato 2).
Per gli adeguamenti degli importi e dei limiti di reddito INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 16 novembre 2018, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018 è confermata in misura pari a +1,1 (quella già applicata nelle provvidenze in via di erogazione). Stessa percentuala è applicata dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Nella tabella che segue riportiamo gli attuali importi in euro, comparati con quelli del 2018 (definitivi, cioè confermati per effetto del decreto citato).
Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Pensione ciechi civili assoluti | 308,93 | 305,56 | 16.814,34 | 16.664,36 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 285,66 | 282,55 | 16.814,34 | 16.664,36 |
Pensione ciechi civili parziali | 285,66 | 282,55 | 16.814,34 | 16.664,36 |
Pensione invalidi civili totali | 285,66 | 282,55 | 16.814,34 | 16.664,36 |
Pensione sordi | 285,66 | 282,55 | 16.814,34 | 16.664,36 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 285,66 | 282,55 | 4.906,72 | 4.853,29 |
Indennità mensile frequenza minori | 285,66 | 282,55 | 4.906,72 | 4.853,29 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 921,13 | 915,18 | Nessuno | Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 517,84 | 516,35 |
Nessuno | Nessuno |
Indennità comunicazione sordi | 256,89 | 256,21 |
Nessuno | Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 210,61 | 209,51 | Nessuno | Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 513,01 | 507,42 | Nessuno | Nessuno |
Merita a margine di essere testualmente riportato un passaggio della Circolare INPS 122/2018 che riguarda l’erogazione delle provvidenze assistenziali nei casi in cui sia prevista una revisione sanitaria:
“9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.”
28 dicembre 2018
Direttore responsabile di HandyLex.org