Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

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La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2018 e previsionale per l’anno 2019, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,9%.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

 

  LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti Invalidi parziali, minori
1.1.2018 16.664,36 € 4.853,29 €
1.1.2019 16.814,34 € 4.906,72 €

 

Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno della trasformazione il limite reddituale è quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasformazione mentre, nel mese della trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’articolo 67 della legge n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999.

 

PENSIONI SOCIALI – LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999

Anno Reddito annuo del pensionato (RP) Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale Importo mensile pensione sociale
2018 ZERO

> 3.760,12

< 3.760,12

< 3.760,12

< 3.760,12

< 11.868,62

qualunque

> 15.628,74

< 11.868,62

11.868,62 e < 15.628,74

Zero

289,24

289,24

RP/13

RP / 13 (*) oppure

(RT – 11.868,62) / 13 (*)

289,24

zero

zero

2019 ZERO

> 3.801,59

< 3.801,59

< 3.801,59

< 3.801,59

< 11.999,18

qualunque

> 15.800,77

< 11.999,18

11.999,18 e < 15.800,77

Zero

292,43

292,43

RP/13

RP / 13 (*) oppure

(RT – 11.999,18) / 13 (*)

292,43

zero

zero

(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

 

ASSEGNO SOCIALE.   LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999

2018 Zero

> 4.795,83

< 4.795,83

368,91

Zero

(4.795,83 – RP) / 13

Zero

> 10.684,83

< 10.684,83

368,91

Zero

(10.684,83 – RC) / 13

2019 Zero

> 4.848,74

< 4.848,74

372,98

Zero

(4.848,74 – RP) / 13

Zero

> 10.802,61

< 10.802,61

372,98

Zero

(10.802,61 – RC) / 13

 

L’Istituto, con la circolare INPS 27 dicembre 2018, n. 122, ha comunicato di aver concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2019.

https://www.inps.it

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