Sentenza TAR su assistente alla comunicazione

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Con la Sentenza del 3 ottobre 2018 n. 2612 in allegato, pubblicata il 20 novembre 2018, il TAR della Lombardia accoglie il ricorso di un gruppo di genitori di minori sordi che si sono trovati senza neppure un’ora di assistente alla comunicazione esperto in LIS (Lingua Italiana dei Segni), nonostante il Piano Educativo Individualizzato (PEI) ne avesse stabilito la necessità.

Nello specifico, con il ricorso, i genitori si lamentavano che Regione Lombardia, competente alla erogazione del servizio, nell’anno scolastico 2017/18 non aveva fornito neppure un’ora di assistente alla comunicazione, nonostante quanto previsto dai PEI dell’anno scolastico precedente (2016/17) i quali, per ciascun minore, stabilivano come necessaria la presenza sistematica e costante dell’assistente alla comunicazione esperto in LIS in un rapporto uno ad uno per complessive 30 ore settimanali. Per questo motivo i genitori chiedevano che venisse accertato il diritto dei loro figli a ricevere le prestazioni sino all’approvazione dei nuovi PEI.

Tra i riferimenti normativi evidenziati nella sentenza, il TAR cita l’articolo 12 della Legge 104 del 1992 dove è previsto che, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni previste dalla norma, deve essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un Pei, che indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno con disabilità, ponendo in rilievo le difficoltà di apprendimento e le capacità possedute.
Nella motivazione di accoglimento, la sentenza ricorda che la prestazione assistenziale è funzionale a garantire il diritto all’educazione e all’istruzione ed ha carattere dinamico in quanto deve essere correlata all’andamento della patologia dell’alunno, per cui varia col variare delle necessità. Proprio per questo l’articolo 12 della Legge 104/92, prevede periodici aggiornamenti correlati a verifiche dei bisogni dell’alunno con disabilità e sino a quando non si procede con tali periodici aggiornamenti, le amministrazioni competenti sono obbligate a continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della fruizione dei servizi scolastici.

Fonte: Giustizia Amministrativa

Immagine tratta da Pixabay.com/

di Antonello Giovarruscio

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