L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 27 aprile 2018 n. 7/E, pubblica una guida con elencate le spese che dànno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità, la detrazione spetta per:
motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie;
motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputate;
autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
L’agevolazione, pari al 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto, spetta ogni 4 anni salvo cancellazione (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente dell’agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18.075,99 euro il relativo rimborso assicurativo. Si può usufruire dell’intera detrazione per il primo anno, o si può optare per la ripartizione della stessa in 4 quote annuali di pari importo. La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione è di 18.075,99 euro e per un solo veicolo.
Nel limite possono comprese anche successive spese di manutenzione straordinaria, sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
La detrazione per l’acquisto di mezzi di locomozione nuovi o usati e degli eventuali adattamenti, spetta alla persona con disabilità o a chi lo ha fiscalmente a carico. Una persona è a carico del familiare quando possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili non “fanno reddito” ai fini Irpef.
Per consultare il documento, cliccare su:
Circolare del 27 aprile 2018 n. 7/E
Fonte: Agenzia delle Entrate
di Antonello Giovarruscio