Iliad nei guai, esposti da un’associazione dei consumatori

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.E.C.I., l’Associazione Europea Consumatori Indipendenti, ha segnalato Iliad al Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), al Garante delle Comunicazioni (AGCOM) e al Garante della Privacy per una serie di presunte violazioni

Gli esposti sono stati recapitati il 13 giugno e nello specifico riguardano pratiche commerciali scorrette, la presenza di clausole vessatorie nei contratti e il mancato rispetto delle normative delle telecomunicazioni, sulla tutela dei dati personali e sulla sicurezza nazionale.

Nella lettera ufficiale del presidente dell’associazione Ivan Marinelli, viene esplicitato che l’analisi delle condizioni generali di contratto, delle brochure prezzi, del materiale informativo, del sito internet www.iliad.it sono state rilevate anomalie che le autorità dovrebbero verificare.

Trasparenza offerta commerciale e clausole vessatorie

Il primo dettaglio anomalo riguarda l’impiego della locuzione “per sempre” nell’offerta commerciale. A.E.C.I. fa notare che “l’operatore si riserva il diritto di modificare le condizioni economiche del contratto (articolo 91 delle condizioni generali) nonostante si faccia intendere che la proposta economica è per sempre”.

Non sarebbe neanche chiaro quali siano gli “strumenti per comprendere quale offerta rientri in quelle non modificabili” dato che le condizioni stabiliscono che le “modifiche non sono applicabili in caso di ‘offerte non modificabili dedicate'”. Insomma, secondo l’associazione si tratterebbe di un approccio arbitrario e non trasparente in violazione dell’articolo 33 del Codice del Consumo.

Un’altra criticità sembra manifestarsi nell’articolo 7 delle condizioni di contratto. Si legge infatti che: “ILIAD potrà sospendere il Servizio, in tutto o in parte, dandone preavviso con ogni mezzo, e senza che siano dovuti rimborsi o compensazioni in caso di: […] uso del Servizio o della SIM da parte dell’Utente che risulti fraudolento o illecito (anche con riferimento ad un livello anomalo o sproporzionato di traffico in relazione alle abitudini, alle caratteristiche o alla natura dell’Utente”.

Secondo A.E.C.I. il consumatore non avrebbe “elementi schematici, precisi e stabiliti entro determinati requisiti per misurare eventuali comportamenti che possono condurre alla sospensione del servizio”. Tale clausola apparrebbe quindi sproporzionata “in quanto permette una forchetta ampia di discrezionalità da parte dell’operatore” e ridurrebbe “lo spettro per i motivi di indennizzo nel caso di sospensione illecita”.

Offerta commerciale non trasparente

L’offerta commerciale, sempre secondo l’associazione, appare non propriamente completa e trasparente “sia per l’attivazione dei servizi sia per il traffico extra soglia”. In homepage il costo di 5,99 al mese del servizio non sarebbe accompagnato dal dettaglio del costo di attivazione della SIM di 9,99 euro.

“Tale costo è indicato esclusivamente all’atto finale della conclusione del processo di richiesta di attivazione ovvero solo al momento dell’ultimo passaggio di conferma del form di richiesta”, puntualizza A.E.C.I. In questo caso sarebbe una violazione dell’art. 71 del d.lgs 259/2003, dell’art. 1, artt 3 e 4 e delibera AGCOM 519/15/CONS, 250/16/CONS.

Bisogna sottolineare che questo dettaglio è stato corretto: sul sito la comunicazione avviene prima di procedere con la richiesta.

Pagamento Preimpostato per ricariche

L’associazione ha verificato che durante la procedura di richiesta SIM sul sito ufficiale è preimpostato il metodo carta di credito. “Possibilità alternative sono evidenziate con caratteri piccoli non evidenti in violazione dell’articolo 65 del d.lgs 206/2005”

A.E.C.I. sostiene che la mancata comunicazione “avviene in spregio dell’articolo 21 del d.lgs 206/2005”. Questo stabilisce che “è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Traffico extra soglia non conforme delibera AGCOM 326/10/CONS

Iliad indica nella sua brochure dedicata ai prezzi che oltre la soglia di 30 GB/mese, si può continuare a navigare al costo di 9 euro a GB (0,90 euro ogni 100 MB) senza alcun rallentamento della velocità. L’associazione sostiene che sia una violazione della delibera AGCOM 326/10/CONS che stabilisce che “qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri pe quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto”.

Insomma, potrebbe manifestarsi un traffico extra soglia inconsapevole.

Mancata trasparenza per tariffe roaming

La documentazione contrattuale “ci pare lacunosa”, dice l’A.E.C.I. “Se da una parte si rileva che l’offerta preveda, per il traffico dati generato in Europa, 2 gigabyte di allowance aggiuntivi rispetto alla soglia prevista per il territorio nazionale (pari a 32 GB). Nell’ultima riga della presentazione sintetica dell’offerta si legge infatti: “+ 2 GB dedicati in Europa” ogni megabyte di traffico dall’altra (Brochure Prezzi p. 4 del documento) si legge che la tariffa di 0,00732 si applica al superamento dei 2 GB di consumo di traffico”.

Attivazione, firma e riconoscimento video

L’associazione dei consumatori di fatto avanza dei dubbi sulla firma e accettazione delle condizioni che viene effettuata tramite la cosiddetta “firma digitale” Iliad, che in verità non è altro che “un token ricevuto a mezzo SMS”.

“La firma digitale, infatti, si basa su tre principi fondamentali: quello dell’autenticità, in quanto assicura l’identità della persona o dell’impresa che firma un documento; quello dell’integrità, in quanto assicura che i documenti firmati non sono stati modificati dopo la firma e quello del non ripudio, in quanto un documento firmato tramite firma elettronica non può essere “disconosciuto” da chi l’ha firmato. Il sistema ILIAD non ci sembra riesca a rispondere a questi tre principi”, si legge nella lettera del presidente dell’associazione.

“Ci sembra inoltre che all’atto della ‘firma’ manchi il riconoscimento richiesto dalla delibera AGCOM n. 147/11/CIR (articolo 5) in cui si stabilisce che il cliente debba attestare di essere il possessore (o l’utilizzatore) della SIM”.

Non di meno l’attivazione attraverso il chioschetto digitale, SIMBox, potrebbe violare gli assunti della Legge Pisanu del 2005. “L’attivazione attraverso la SIM BOX riteniamo possa aprire ad altre valutazioni anche in riferimento a dati personali sensibili comunicati a mezzo internet”, prosegue la nota. Soprattuto considerando  l’articolo 51 del GDPR.

Sito Internet Partita IVA Home Page, Agevolazione non ipovedenti audiolesi

L’art. 35 del DPR 633/1972, stabilisce per il contribuente intestatario della Partita IVA l’obbligo in caso di possesso di un sito web di esplicitare sulla homepage il numero identificativo ad esso attribuito ai fini IVA. Nella Home Page del sito www.iliad.it non risulta essere pubblicata la partita IVA”, sottolinea l’associazione.

“Si ravvede inoltre la mancata ottemperanza della delibera AGCOM 46/17/CONS poiché nella Home Page non è presente il link ‘agevolazioni per non vedenti e non udenti’ che contenga “informazioni dettagliate sulle offerte specifiche da postazione fissa e mobile, e la relativa modulistica, accessibile tramite un link, presente in home page, dedicato alle informazioni utili al consumatore”. Sembrerebbe inoltre che l’operatore non abbia previsto le offerte indicate dalla delibera AGCOM 46/17/CONS

Infine l’associazione ricorda che una pratica commerciale scorretta è tale quando “un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti”.

Il commento

A.E.C.I. è membro sia di BEUC, l’organizzazione delle associazioni europee, che CIE, l’associazione dei consumatori italiani per l’Europa, quindi sarebbe scorretto considerare la sua azione illegittima. Dopodichè è evidente che in queste settimane si stia manifestando un certo accanimento mediatico nei confronti del nuovo operatore francese. Prevedibile, considerato che si tratta di un nuovo entrante per di più contraddistinto da una strategia basata sulla trasparenza e correttezza.

Pochi giorni fa TIM ha chiamato in causa il Ministero dell’Interno per la procedura di attivazione prevista dalle SIMBox di Iliad. Adesso un’associazione dei consumatori ha deciso di mettere sotto la lente contratti e comunicazione. Non resta che attendere risposte da parte dell’operatore e primi risultati.

Il settore TLC non è mai stato così caldo. Buone notizie insomma per i consumatori. E un plauso all’Antitrust UE, che obbligando Wind e Tre a cedere una parte di infrastrutture e frequenze per consentirne la fusione, ha contribuito ad alimentare la competizione nel nostro paese.

https://www.tomshw.it

 

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