Per gli invalidi più facile raggiungere la quota 41

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Coloro che hanno prestato attività lavorativa in presenza di una invalidità superiore al 74% hanno diritto agli sconti previsti dalla legge 388/2000 pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto.

Scritto da  Eleonora Accorsi

Solo le maggiorazioni contributive previste dalla legge 388/2000 per i lavoratori invalidi sono utilizzabili al fine di acquisire la pensione anticipata con il requisito ridotto di 41 anni di contributi. L’articolo 1, co. 205 della legge 232/2016 ha stabilito, infatti, che la riduzione del requisito contributivo necessario per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro ad eccezione di quanto previsto all’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai fini del raggiungimento dei 41 anni necessari per conseguire la pensione anticipata continua, quindi, a trovare applicazione il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.

Ad esempio un lavoratore che abbia svolto 10 anni di attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, in presenza per tutto il periodo lavorativo di una invalidità superiore al 74%, potrà computare gratuitamente, ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi ben un anno ed otto mesi di contribuzione (20 mesi) aggiuntiva. Mentre non sarà possibile utilizzare a tale fine altre maggiorazioni convenzionali per lo svolgimento di particolari attività professionali come, ad esempio, la maggiorazione di servizio del personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuola statale aventi particolari finalità (ex art. 63 della 312/1980), i quattro mesi di maggiorazione per ogni anno di lavoro svolto dai non vedenti, le vecchie maggiorazioni di servizio previste per i ferrovieri, eccetera.

Resta esclusa, per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione ex articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 inoltre, l’applicazione dell’articolo 1, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età

Si rammenta che il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi è previsto in favore dei soli lavoratori che possano vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (cd. lavoratori precoci) e che si riconoscono in determinati profili di tutela (disoccupati a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, soggetti che assistono familiari disabili, invalidi civili almeno al 74% e lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose che esercitano tali attività in via continuativa per almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento, oppure gli addetti ai lavori usuranti).

http://www.pensionioggi.it/

 

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