Nella dichiarazione dei redditi 2017, relativa all’anno di imposta 2016, è possibile detrarre dall’ imposta lorda il 19% delle spese sostenute nel 2016 per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 381/1970.
L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
Attenzione: la detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità
- di natura esclusivamente psichica
- dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato, e non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato. Tali spese vanno indicate nel 730/2017 al rigo E8/E10 con il codice 30.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/e del 4 aprile 2017, la documentazione da controllare e conservare per usufuire della detrazione per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi è la seguente:
- certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato
- certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap
- è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.
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