La detrazione Irpef per le spese sanitarie e i chiarimenti dell’Agenzia

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di Luca Mambrin –

Nella circolare 3/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla detrazione Irpef prevista per le spese sanitarie. Nel proseguo si analizzano le singole fattispecie.
Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale
Già nella circolare 17/E/2006, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni eseguite da chiropratici, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tali prestazioni per essere detraibili dovevano essere prescritte da un medico e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Nonostante la figura del chiropratico non abbia ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento le spese sostenute per tali prestazioni possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che siano eseguite presso idonee strutture debitamente autorizzate e la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia (e che si possieda la prescrizione medica). La successiva circolare 21/E/2010 ha poi ribadito che in assenza dell’emanazione dei regolamenti attuativi e dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica (previsti dall’art. 2 comma 355 L. 244/2007), sono da considerarsi valide ed applicabili le regole dettate nella citata circolare 17/E/2006.
Riprendendo tali considerazioni l’Agenzia delle Entrate nella circolare 3/E/2016, premettendo che:
  • non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione;
  • per poter essere detraibili si deve trattare di prestazioni di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati;
  • tali prestazioni devono essere effettuate da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale, quali le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione,
ha fornito chiarimenti in relazione alle spese sostenute per trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o grotte di sale). Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale”. Sulla base di tale precisazione vengono ammesse in detrazione le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia se:
  • effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
  • correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.
Per quanto riguarda invece i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, dato che il Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie, “allo stato attuale tali spese non possono essere considerate detraibili.
 
Spese per il pedagogista
L’Agenzia delle Entrate, interpellato il Ministero della Salute, ritiene che le spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista non siano detraibili.
Il pedagogista, infatti, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è “un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)”, diverso quindi dall’educatore professionale che è invece considerato un professionista sanitario.
Riconoscimento dello status di sordo – norma di riferimento
Infine, viene richiesto all’Agenzia delle Entrate l’esatta norma di riferimento per l’individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali, ovverosia se occorra fare riferimento alla Legge n. 381/1970 anziché alla Legge n. 68/1999, citata nella circolare n. 72/E/2001.
L’INPS, ente cui è stata trasferita la competenza in materia d’invalidità, interpellato sul punto, ha chiarito che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, è la legge n. 381/1970, in quanto la legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970.
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