Nel contesto scolastico, i permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 rappresentano una risorsa fondamentale per i dipendenti che assistono familiari con gravi disabilità. Tuttavia, la gestione e il computo di tali permessi richiedono una comprensione approfondita delle normative vigenti. Questo articolo si propone di chiarire come vengono contenuti i giorni di permesso e cosa comporta la loro fruizione nel periodo di prova per i docenti neoassunti.

Permessi 104/92: chiariamo la normativa

Secono quanto previsto dall’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/92 (modificato dal Decreto Legislativo n. 105/2022), ai lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati, spettano tre giorni di permesso mensile.

Tali permessi sono destinati all’assistenza di una persona con disabilità grave che non sia ricoverata a tempo pieno.

beneficiari possono includere il coniuge, i membri di unioni civili, conviventi di fatto, nonché parenti o affini fino al secondo grado.

Qualora risulti impossibile per i suddetti soggetti prestare assistenza, il diritto può essere esteso fino ai parenti di terzo grado.

Giorni festivi e non lavorativi: come vengono considerati?

Un elemento distintivo dei permessi della Legge 104 rispetto ad altre tipologie di assenze, come malattia o congedo parentale, è la loro delimitazione ai giorni lavorativi.

Se un docente richiede giorni di permesso e tra queste giornate non lavorative, come il sabato e la domenica in uno schema di settimana corta, tali giornate non vengono incluse nel conteggio.

Del resto, la stessa ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha confermato che solo i giorni lavorativi devono essere presi in considerazione.

Impatto sui 180 giorni di servizio dell’anno di prova

La fruizione dei permessi della Legge 104 offre un’importante supporto ai docenti che devono assistere familiari con disabilità.

Tuttavia, nel caso dei docenti neoassunti, è fondamentale capire l’interazione tra i permessi della Legge 104 e il requisito dei 180 giorni di servizio necessario per superare l’anno di prova.

I permessi in questione, poiché non rappresentano giorni di servizio effettivi, non vengono conteggiati nel calcolo di tali 180 giorni.

In base al Decreto Ministeriale 226/2022, dal computo sono esclusi anche altri tipi di congedo, fatta eccezione per il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

Redazione La Scuola Oggi

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