Nomina da parte del notaio dell’interprete al muto non capace di leggere ed al sordomuto nell’ambito delle competenze attribuite ai notai dall’art. 22 del d.lgs. 149/2022

Lo studio n. 41-2023 del Consiglio Nazionale del Notariato con le prime riflessioni e indicazioni operative

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Lo studio n. 41-2023 del Consiglio Nazionale del Notariato illustra le prime riflessioni e indicazioni operative in merito alla nomina da parte del notaio dell’interprete al muto non capace di leggere ed al sordomuto nell’ambito delle competenze attribuite ai notai dall’art. 22 del d.lgs. 149/2022.

La sintetica disposizione dell’articolo 22 del d.lgs. 149/2022, nel modificare l’art. 56 della legge notarile, non richiama le norme procedurali stabilite invece dal precedente art. 21 dettato in materia di autorizzazioni notarili a tutela di soggetti deboli o in materia ereditaria: non è perciò prevista la necessità di una richiesta scritta, né alcun potere di acquisizione di informazioni, non sono stabilite comunicazioni agli uffici giudiziari, non è previsto il differimento nella efficacia della nomina; infine, non è stabilita nella norma alcuna possibilità di impugnazione della nomina da parte del notaio.

Lo studio si propone di comprendere se l’omesso richiamo a tali profili procedimentali derivi dal fatto che essi debbano considerarsi implicitamente richiamati in ragione del principio del “doppio binario”, notarile e giudiziario, stabilito per le nomine dell’interprete come per le autorizzazioni; o se, invece, tali profili procedurali siano irrilevanti, concludendo nel senso che:

a) la competenza alla nomina dell’interprete al comparente sordo che non sappia leggere, oppure muto, spetta al notaio incaricato della stipula;
b) la richiesta di nomina, che può essere anche verbale, può intervenire sia dallo stesso soggetto debole sia da una qualsiasi delle parti. Alla nomina dell’interprete il notaio può procedere anche di propria iniziativa, laddove ne verifichi i presupposti di legge;
c) il notaio potrà accertare i presupposti della nomina, verificando la capacità del soggetto debole di comprendere le dichiarazioni ed esprimere efficacemente le sue volontà, anche eventualmente avvalendosi di un consulente. Al notaio non può essere rimesso un accertamento di tipo medico;
d) non è indispensabile che il notaio adotti un provvedimento documentalmente autonomo:
la nomina può direttamente risultare in atto in cui sia costituito l’interprete; a garanzia del fedele adempimento dell’ufficio, è opportuno che questi renda il giuramento secondo le regole previste dal c.p.c.
e) nessuna comunicazione andrà effettuata ove la nomina avvenga direttamente in sede di stipula. In caso in cui venisse formulata una specifica richiesta prima e fuori della sede di stipula, la nomina andrà invece notificata al richiedente. Nel corpo del rogito la nomina costituita da un atto separato potrà o meno essere allegata, dovendosi comunque dare atto nel rogito della presenza dell’interprete e del suo giuramento;
f) la nomina non va comunicata né alla Cancelleria del Tribunale né al P.M.;
g) la violazione delle norme sulla nomina dell’interprete comporta la nullità dell’atto ex art. 58 L. Not., oppure, trattandosi di testamento, la sua annullabilità ex art. 606 c.c.

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 41-2023/PC

Redazione Servizi Demografici


 

La legge n.95/2006, questo crea un pregiudizio sbagliato!

 

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