Roma, arriva la sentenza del Tar: fuori i taxi dalla fascia verde. Le auto bianche perdono il ricorso contro il Comune

Lo scorso novembre l'Amministrazione capitolina, nell'adottare limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, non ha esteso ai taxi la deroga concessa al trasporto di linea. Il Tar oggi gli dà ragione

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È legittima la delibera dello scorso novembre con la quale la Giunta capitolina, nel ridefinire il perimetro della «Fascia Verde» cittadina per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, ha escluso dalle categorie derogate e esentate ai divieti di circolazione i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale non di linea. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’Associazione Tutela Legale Taxi.

La sentenza

L’associazione ricorrente contestava la mancata equiparazione, ai fini dell’esenzione, fra tpl e taxi. Ma per il Tar la scelta dell’Amministrazione «rientra nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non è affetta da manifesta irragionevolezza e arbitrarietà e non contrasta con la disciplina normativa e/o regolamentare in vigore». Tutto ciò in quanto nell’ordinamento giuridico non sussiste il principio della parificazione ad ogni effetto fra autoservizio pubblico di linea e non di linea. Ecco che allora per i giudici «il trasporto pubblico di linea comporta ex sé un effetto di contrasto all’inquinamento, evitando l’utilizzo di una pluralità di autovetture, molto più incisivo rispetto al taxi, in cui l’utilizzo della vettura si pone, in linea generale, dal punto di vista dell’idoneità a ridurre l’inquinamento, quale ipotesi del tutto equipollente all’utilizzo di una vettura privata».

Tar: non c’è stata alcuna discriminazione

Alla fine per il Tar «non appare manifestamente irragionevole, o comunque discriminatorio, che l’Amministrazione, nel contesto del Piano di Intervento Operativo, e nell’adottare limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, abbia optato per non estendere ai taxi la deroga concessa al trasporto di linea e, al contrario, per applicare anche alle autovetture in servizio taxi le medesime misure applicabili per la generalità delle autovetture».

 

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