Nel mese di novembre i cittadini con disabilità percettori di prestazioni assistenziali, così come i pensionati, potranno trovare un piccolo aumento sulle loro pensioni e assegni. Questo per effetto di due misure: il Conguaglio anticipato per il calcolo della perequazione delle pensioni e la Rivalutazione al 2% delle pensioni, che normalmente viene applicata a gennaio, ma che lo scorso Governo ha invece deciso di anticipare a questo autunno per aiutare a sostenere famiglie e lavoratori in questo periodo di difficoltà economica dovuta all’inflazione e al caro bollette. La misura era stata infatti introdotta dal Governo Draghi nell’articolo 21 del Decreto Aiuti Bis (D.L. 9 agosto 2022 numero 115), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto scorso.
DUE INTERVENTI
Come accennato, la misura prevede due interventi:
– L’aumento del 2% per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, come anticipo della rivalutazione istat, delle pensioni di importo fino a 2.692 euro mensili
– Il conguaglio anticipato a novembre 2022 per tutti gli assegni, senza limite di reddito, della differenza tra inflazione prevista (1,7%) e quella effettiva (1,9%) sul 2021, ovvero lo 0,2%.
LA RIVALUTAZIONE AL 2%
La misura della rivalutazione al 2% interessa i trattamenti previdenziali (pensioni), ed è estesa anche agli invalidi civili e percettori di assegno sociale. A gennaio del prossimo anno sarà effettuata poi la rivalutazione al tasso di inflazione effettiva, al netto di quanto già riconosciuto.
Possono ottenere la rivalutazione straordinaria i pensionati con una pensione lorda a settembre che non superi i 2.692 euro mensili. L’aumento, pari al 2 per cento, riguarda gli ultimi tre mesi dell’anno, ma anche in quota parte la tredicesima mensilità, che si riceve a dicembre. Otterranno l’aumento anche i destinatari di assegni sociali e pensioni sociali e gli invalidi civili. Si specifica inoltre che l’incremento “non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.“
LE ISTRUZIONI INPS
Il 13 ottobre l’INPS ha pubblicato una circolare (la n.114) con istruzioni riguardanti la rivalutazione, l’aumento del 2% delle pensioni di importo fino a 2.692 euro mensili. Ad essere interessate sono le pensioni di vecchiaia e anticipate e le principali prestazioni assistenziali che elencheremo di seguito.
Prestazioni assistenziali con aumento
Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, la Circolare INPS indica che sono interessate dall’aumento del 2% per il mese di novembre:
– pensioni di inabilità
– assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
– pensione per sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381
– pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.
Indennità assistenziali senza aumento
NON verrà applicato l’aumento sulle indennità di natura assistenziale, ovvero:
-indennità di accompagnamento,
– indennità per ciechi parziali,
– indennità per ciechi assoluti,
– indennità di comunicazione,
– indennità di frequenza,
– indennità di talassemia.
Calcolo dell’aumento
L’incremento per le pensioni viene calcolato con le ordinarie fasce progressive di rivalutazione delle pensioni, ovvero quelle di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
– al 100% per i trattamenti fino a 4 volte il Trattamento minimo Inps (pari a 524,34 euro)
– al 90% sulla quota eccedente 4 volte il minimo,
– al 75% sulla quota eccedente 5 volte il minimo.
Di seguito la tabella INPS con gli importi da corrispondere graduati, tenendo anche conto della clausola di salvaguardia pari, nel massimo, a € 52,44 da applicare al limite superiore di importo.
Importo limite | € 2.692,00 | ||||||
minimo INPS | € 524,35 | ||||||
% aumento | 2,00% | ||||||
DA | A | % aumento | incremento massimo nella fascia | incremento massimo di salvaguardia | limite di salvaguardia | ||
1° fascia | 0 | € 2.097,40 | 2,00% | € 41,95 | |||
2° fascia | € 2097,41 | € 2.621,75 | 1,80% | € 9,44 | |||
3° fascia | € 2621,76 | € 2.692,00 | 1,50% | € 1,05 | |||
4° fascia | € 2692,01 | € 2744,44 | € 52,44 | € 2.744,44 |
Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44
L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, ove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto.
Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44.
Modalità di erogazione
L’aumento viene corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute, e verrà identificato da una voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”. L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
L’incremento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
Red Disabili.com