Il Decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) non ha soltanto prorogato e potenziato le misure volte a contenere i rincari energetici in bolletta per le utenze domestiche e d’impresa ma ha anche introdotto una novità.
All’articolo 2 del provvedimento (Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale), è previsto che dal 1° gennaio 2023 le tariffe del gas naturale siano agevolate per i “clienti vulnerabili” (articolo 22, Dlgs 164/2000), categoria adesso estesa a nuovi soggetti. Si tratta di beneficiari di sconti in bolletta ai quali, pertanto, non è richiesto alcun requisito di reddito né ISEE entro una soglia massima.
In particolare, con il DL Aiuti bis, vengono adesso ricompresi (comma 2-bis, articolo 22, Dlgs 164/2000) nella categoria dei vulnerabili anche i seguenti clienti civili:
- in condizioni economicamente svantaggiate (articolo 1, comma 75, legge 124/2017);
- che hanno disabilità (articolo 3, legge 104/1992);
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- di età superiore ai 75 anni.
Le bollette del gas, per le utenze intestate a tali soggetti, dal prossimo gennaio 2023 dovranno prevedere un prezzo calmierato, stabilito e periodicamente aggiornato dall’ARERA (l’Autorità di settore deputata alla definizione dei prezzi finali).
A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.
L’ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.