Nell’ambito delle agevolazioni per persone con disabilità che acquistino una automobile, per la detrazione del 19% della spesa, troviamo delle regole diverse a seconda delle condizioni del beneficiario. In alcuni casi, infatti, le agevolazioni si hanno all’acquisto di veicoli con obbligo di adattamento, mentre in altri casi non c’è tale l’obbligo. Vediamo in quali casi non è necessario l’obbligo di adattamento, e quali sono le certificazioni richieste.
LA DETRAZIONE DEL 19% SULLA SPESA PER AUTO DISABILI
Ricordiamo sinteticamente che la detrazione del 19% va calcolata su un limite di spesa massima di 18.075,99 Euro, che possono riferirsi all’acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili alla manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione (es. assicurazione, carburante, lubrificante, pneumatici ecc). Le spese devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto, e per un solo veicolo.
CHI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE SENZA OBBLIGO DI ADATTAMENTO
Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:
– gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
– i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento;
– i non vedenti;
– i sordi.
DEFINIZIONI
Vediamo cosa si intende per ciascuna categoria e quali sono le certificazioni richieste
1. invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione
Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, ovvero avere ottenuto il riconoscimento dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Devono quindi essere presenti due elementi:
– l’handicap grave certificato dalla legge 104, articolo 3 comma 3 e
– la grave limitazione alla capacità di deambulare.
La persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) riconosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, a meno che non ottenga, dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (Risoluzione 16.08.2002. n. 284/E).
Per dimostrare queste condizioni servono quindi delle certificazioni:
La gravità della limitazione deve essere certificatacon verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della citata l. n.104 del 1992.
La medesima Commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggettiaffetti da pluriamputazioni (Circolare 11.05.2001 n. 46/E).
La grave limitazione permanente della capacità di deambulare o le pluriamputazioni possono risultare, inoltre, da certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della
gravità dell’handicap da parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.2).
La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l’acquisto dell’autoveicolo, può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Risoluzione 25.01.2007 n. 8/E).
La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo; se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei 4 anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.2).
2. Persone con handicap psichico o mentale
Per poter fruire di questa agevolazione fiscale, le persone con handicap psichico o mentale devono essere titolari dell’indennità di accompagnamento. In tali casi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, può essere attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Non è sufficiente la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilitàlavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali attiquotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, anche se rilasciata da una Commissione medicapubblica non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.1).
Minori: Il verbale di invalidità civile con cui un minore è ritenuto «affetto da handicap psichico o mentale digravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)» è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le persone affette da sindrome di Downrientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico
o mentale. Ai fini delle agevolazioni è richiesta la titolarità della dell’indennità d’accompagnamento (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.3), ed è poi ritenuta valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base.
Le agevolazioni fiscali non competono ai minori titolari dell’indennità di frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei
suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.
3. Non vedenti
Si considerano non vedenti ai fini delle detrazioni su acquisto auto le persone con cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi (Circolare 30.07.2001 n. 72/E).
3. Sordi
Si considerano sordi ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall’art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, che recita testualmente «si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva» (Circolare 02.03.2016 n. 3/E).
In generale, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’indicazione che il soggetto «è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall’art. 4 del citato d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.
Qui sotto, una tabella riassuntiva di quanto sopra:
Soggetto disabile | Obbligo di adattamento del veicolo |
Certificazione per il riconoscimento della disabilità |
Norme fiscali | |||
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione |
no | Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n.104 del1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità dideambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimentodell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto d iun accompagnatore. |
l.n. 388del2000 art. 30 |
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Pluriamputato | Verbale della Commissione medica pe rl’handicap (l. n.104 del1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione |
l.n. 388del2000 art. 30 |
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Portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento |
no | Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione dihandicap psichico o mentale grave Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.n.18del1980 e l.n.508del1988) |
l.n. 388del2000 art. 30 |
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Persona con sindrome di Down titolare dell’indennità di accompagnamento |
no | Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di Down. Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l.n.18/1980 e l.n.508/1988) |
l.n. 388del2000 art. 30 |
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Non vedente (Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi–l.n. 138del 2001artt. 2,3 e 4) |
no | Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai finidel riconoscimento della cecità oVerbale dellaCommissione medica per l’handicap (l.n.104del1992) o dialtre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra |
l.n. 342del2000 art. 50(IVA) l.n. 488del1999 art.6 (IRPEF) |
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Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale–l.n. 381del 1970) |
no | Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l’handicap (l.n.104del1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra |
l.n. 342del2000 art. 50 (IVA) l.n. 488del1999 art.6 (IRPEF) |
Redazione