Disabili, Stop al referente unico per i permessi mensili

Lo prevede un passaggio dello schema di decreto legislativo di ricezione della direttiva comunitaria 1158/2019 all’esame del Parlamento. Stabilita anche la priorità nell'accesso al lavoro agile.

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Stop al «referente unico» per assistere i parenti disabili. In futuro si potrà frazionare la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 tra più soggetti aventi diritto fermo restando il limite complessivo di 3 giorni mensili.

di Valerio Damiani

Lo prevede, tra l’altro, un passaggio dello schema di decreto legislativo di ricezione della direttiva comunitaria 1158/2019 approvato dal Consiglio dei Ministri ad inizio aprile ed attualmente all’esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. Con la modifica, pertanto, il diritto potrà essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli autorizzati a prestare assistenza purché la fruizione avvenga in via alternativa tra loro.

Divieto di Discriminazione

Il provvedimento rafforza una serie di tutele per i lavoratori dipendenti disabili o coloro che assistono i parenti disabili. In primo luogo viene sancito il divieto di discriminazione sul lavoro – costituite anche da tutte le ipotesi di trattamento meno favorevole – per ragioni connesse alla fruizione dei benefici concessi (o solo domandati) in considerazione della propria disabilità, o di quella di coloro ai quali essi prestano assistenza e cura. Con la relativa tutela giurisdizionale «rafforzata» prevista per le controversie di natura discriminatoria (art 28 del Dlgs n. 150/2011) con la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del cpc.

Addio al Referente Unico

Viene ribadita, poi, l’attuale disciplina secondo cui i tre giorni di permesso mensile per l’assistenza al familiare disabile grave, spettano anche alla parte di un’unione civile ed al convivente di fatto (adeguandosi, in tal senso, a quanto previsto dalla legge sulle unioni civili e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016).

La novità sta nel fatto che viene introdotto – in luogo del principio del «referente unico» per l’assistenza a ciascuna persona disabile – l’opposto principio della frazionabilità del diritto ai permessi mensili tra più soggetti tra gli aventi diritto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni previsto dalla legge. Si tratta di una novità importante che, secondo la relazione illustrativa del governo, è volta «all’esigenza di una più equilibrata condivisione dei compiti di cura tra i familiari che lo accudiscono, evitando che ricadano di fatto sulle donne, per effetto di un consolidato stereotipo culturale di genere».

Sino ad oggi, infatti, il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap. Per tale ragione quando il disabile assume il domicilio solo per un prefissato periodo di tempo presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, ciascun avente diritto deve, di volta in volta, presentare l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi al fine di prestare l’assistenza. In futuro, invece, sarà possibile fissare preventivamente che siano più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi.

Lavoro Agile

Con un’altra modifica viene, infine, sancito il diritto alla priorità nella richiesta di effettuare il lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori che usufruiscono delle due ore di permesso giornaliero o dei tre giorni mensili per l’assistenza al familiare affetto da disabilità grave.

La disposizione si adegua così alle richieste della direttiva comunitaria che prescrive agli Stati membri di assicurare la possibilità di accordi di lavoro flessibile anche nei confronti dei prestatori di assistenza, al fine di agevolare i carichi di cura gravanti sui lavoratori.

 

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