La delega al Governo in materia di disabilità – analisi di una normativa “in divenire”

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R 45577 CAMERA DEI DEPUTATI VUOTA

Il 20 dicembre 2021 è stato approvato al Senato, il disegno di legge n. 2475 di delega al Governo sulla disabilità.

Il via libera è stato dato con voto unanime sia al Senato sia alla Camera.

Frutto di un duro lavoro, con il coinvolgimento delle Federazioni con al loro interno le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, la legge delega mira ad un riordino della disciplina in tema di disabilità, ed è finalizzato ad una semplificazione della normativa già in vigore per l’accesso alle agevolazioni e non solo, e ad una piena inclusione delle persone con disabilità.

Prima di entrare nell’analisi normativa, riteniamo opportuno chiarire un punto.

COSA É UNA LEGGE DELEGA?

Nel Nostro ordinamento, il Governo ha tre mezzi per legiferare:

  1. L’iniziativa legislativa: essa, come recita l’art. 71 della Nostra Costituzione, appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da leggi costituzionali. tramite questa procedura, viene presentato al Parlamento un disegno di legge da approvarsi tramite la procedura ordinaria che richiede ovviamente, tempo.
  2. Il decreto legge: normato dall’art. 77 della Costituzione esso è utilizzato solo in caso di necessità e urgenza, entra immediatamente in vigore ma necessita della conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni altrimenti perde la sua efficacia.
  3. Il decreto legislativo: esso può essere attuativo degli statuti speciali delle Regioni, di regolamenti e direttive europee oppure di una legge delega.

L’art. 76 della Costituzione statuisce che “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

É in sostanza l’unico atto in cui il Parlamento, “cede” al Governo la sua funzione legislativa ma con rigidi criteri, principi e limiti temporali affinché esso disciplini la materia delegata.

Per l’approvazione di questa legge si utilizza la procedura ordinaria, dunque entrambe le Camere esaminano e approvano il medesimo testo.

Successivamente il Governo esercita la delega tramite l’approvazione di uno o più decreti legislativi, trasmessi al Presidente della Repubblica per l’emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

Al Governo è dato solitamente un anno di tempo per l’esercizio ma, nei casi più complessi, si arriva fino a due anni.

La legge di delega può contenere disposizioni relative alle procedure successive all’elaborazione dello schema del decreto legislativo scritto dal governo.

Generalmente si dispone che le commissioni parlamentari competenti per materia o altri organi, esprimano un parere non formalmente vincolante sul disegno di decreto.

L’esecutivo nella maggior parte dei casi recepisce i pareri delle commissioni nella versione definitiva del decreto ma l’ultima parola circa la disciplina da regolare spetta al Governo, che deve comunque attenersi ai criteri e ai tempi stabiliti dal parlamento nella delega. 

LA DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITÀ

Chiarita cosa sia la “Legge delega” andiamo ad analizzare il testo normativo. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, ha al suo interno 5 articoli (perciò molto snella con gli ultimi 2 relativi alla clausola di salvaguardia ed all’entrata in vigore della Legge) ma chiarisce senza dubbio alcuno, i concetti fondamentali. Prima di tutto “il tempo”.

Difatti, all’art. 1 si statuisce che il Governo avrà venti mesi, dall’entrata in vigore della legge, per emanare uno o più decreti legislativi uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.

Inoltre, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione ed in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, alla Strategia Europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, essa è finalizzata a garantire alla persona con disabilità, di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa, congruente, trasparente ed agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione e di promuovere l’autonomia della persona con disabilità, il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel pieno rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

I DECRETI LEGISLATIVI

In base alla spiegazione generale relativa alla Legge delega, andiamo ad analizzare come verranno adottati i decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in vigore inerenti la disabilità.

La procedura può sembrare articolata ma nella realtà è più semplice di quanto si creda.

Sempre l’art. 1, al comma 2, ci dice che i decreti legislativi saranno emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

Gli schemi saranno trasmessi al Consiglio di Stato per l’espressione del parere, che dovrà essere reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo potrà comunque procedere.

I medesimi schemi saranno trasmessi anche alle Camere, affinché sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Questi pareri dovranno essere resi entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti potranno essere comunque adottati.  

In mancanza di una intesa, il Consiglio dei Ministri delibererà comunque, approvando una relazione, che sarà trasmessa alle Camere, nella quale saranno indicati gli specifici motivi per cui l’intesa non è stata raggiunta.

Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari dovesse scadere nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo sarà prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non vorrà conformarsi all’intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmetterà alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale saranno indicate le specifiche motivazioni della difformità dall’intesa. La Conferenza unificata assumerà le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intendesse conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimeranno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.  

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Come si può notare, la delega, pur rispettando gli schemi per l’adozione dei decreti legislativi, ha adottato criteri snelli anche nel caso in cui non si raggiungano intese, prevedendo comunque l’adozione degli stessi. Cosa molto importante è che il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi si avvarrà del supporto dell’ Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Da ultimo, e cosa di non poca importanza, potranno essere adottati ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura appena descritta.

GLI OBIETTIVI

Sempre nell’art. 1 ma al comma 5, si indicano gli ambiti di intervento su cui dovranno intervenire i decreti legislativi. Le risorse che verranno utilizzate saranno anche quelle indicate nel piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Questi sono: 

  1. La definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore; 
  2. L’accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
  3. La valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
  4. L’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
  5. La riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
  6. L’istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
  7. Il potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI

É nell’art. 2 che troviamo il “cuore”, il “fulcro” della delega, infatti il Governo dovrà provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare.

A differenza del comma 5 dell’art. 1, al comma 2 dell’art. 2 si indicano tassativamente i principi ed i criteri direttivi che dovranno guidare la delega e questi sono:

A) Con riguardo alle definizioni concernenti la condizione di disabilità e alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore, si dovrà attuare:

  • l’adozione di una definizione di «disabilità» coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, integrando se opportuno la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo delle disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull’approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ed assicurando l’adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
  • l’adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell’analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mondiale della Sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
  • la separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;
  • l’adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l’ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell’ICD;
  • introduzione nella legge 104 della definizione di «accomodamento ragionevole», prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;  

B) Con riguardo all’accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

  • La previsione che, in conformità alle indicazioni dell’ICF e tenuto conto dell’ICD, la valutazione di base accerti, la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini della concessione dei benefici o istituti;
  • al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare tempestività. efficienza, trasparenza e tutela della persona con disabilità, razionalizzazione ed unificazione in un’unica procedura del processo valutativo di base ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti all’invalidità civile, alla cecità civile ai sensi della, alla sordità civile, alla sordocecità, delle valutazioni propedeutiche all’individuazione degli alunni con disabilità, all’accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa ed alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell’invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificità e l’autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità;
  • previsione che, in conformità con la definizione di disabilità ed in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità;
  • affidamento ad un unico soggetto pubblico dell’esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative, garantendone l’omogeneità’ su tutto il territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi di un eventuale contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l’efficienza e la trasparenza e che siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità, garantendo inoltre la partecipazione delle associazioni di categoria;
  • previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull’adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l’interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni comportanti l’irrivedibilità nel tempo, fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

C) Con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

  •  prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l’integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
  • prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l’istituzione e l’organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l’integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni concernenti la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario;
  • prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell’ICF e dell’ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto delle differenti disabilità nell’ambito della valutazione;
  • prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta, l’elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza ed un’adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;
  • prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di, inclusione sociale;
  • assicurare l’adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l’effettiva individuazione ed espressione della volontà dell’interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all’attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;
  • prevedere che sia garantita comunque l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa vigente;
  • assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;
  • prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;
  • che in esso siano individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l’accomodamento ragionevole e che siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l’attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e con i suoi referenti familiari, ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;
  • prevedere che, sempre nell’ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l’inclusione e la partecipazione sociale, compreso l’esercizio dei diritti all’affettività e alla socialità, possano essere individuati sostegni e servizi per l’abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la de istituzionalizzazione e prevenendone l’istituzionalizzazione, anche mediante l’attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge sul “Dopo di Noi”;
  • prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all’assistenza nell’ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;  

D) Con riguardo all’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione:

  • istituire, nell’ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ed interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l’elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

E) Con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità:

  • prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell’ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  • prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative, alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica;
  • introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni quelli specificamente volti a rendere effettive l’inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;
  • prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l’inclusione sociale delle persone con disabilità;
  • prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;
  • prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, anche al fine di garantire l’accomodamento ragionevole;
  • prevedere l’obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi, i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;
  • estendere il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;

F) Con riguardo all’istituzione di un Garante Nazionale delle Disabilità:

  • istituire il Garante Nazionale delle Disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;
  • definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le funzioni di:

a) raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

b) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

c) svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

d) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

e) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

f) trasmettere annualmente una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata in materia di disabilità;

G) Con riguardo al potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità:

  • ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità;

H) Da ultimo:

coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità e della legge 104, anche con riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti;

  • definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l’individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell’effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Come si può notare e come già detto dall’inizio, il corposo articolo 2 individua in maniera specifica e precisa tutti gli obiettivi che dovranno essere attuati tramite i decreti legislativi.

LE RISORSE CHE VERRANNO UTILIZZATE

Per portare a buon fine una legge delega di tale portata occorre ed occorrerà, come logico, una ottima portata finanziaria.

A tal proposito, un articolo specifico, l’art. 3, è dedicato nella delega a tale fine.

Pertanto verranno utilizzate:

a) le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza;

b) le risorse disponibili nel PNRR per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del presente provvedimento;

c) verrà attuata una razionalizzazione e riprogrammazione dell’impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità. 

CONCLUSIONI

É indubbio che la Legge delega sia una norma dalle enormi potenzialità.

Vengono introdotte nuove definizioni e vengono “affinati” concetti già esistenti ma attualizzati; dalla definizione della condizione della disabilità, alla modifica della condizione di accertamento, dalla vita indipendente, alla lotta alla segregazione.

Si tratta senza alcun dubbio di una svolta normativa e con essa si realizzeranno i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, secondo un approccio coerente con la Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea e con le indicazioni dell’ICF.

Il tutto però, dovrà essere adeguatamente monitorato attraverso la realizzazione di quei decreti legislativi e soprattutto dei decreti attuativi dei decreti legislativi verranno emanati (cioè quei decreti che contengono aspetti pratici, burocratici e tecnici e sono affidati ad altri soggetti istituzionali diversi dal Parlamento, principalmente ai Ministeri competenti per materia) qualora essi siano previsti, che dovranno dare piena attuazione alla delega al Governo.

7 Marzo 2022

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

 

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