Le misure per le persone con disabilità e le loro famiglie nel decreto fisco lavoro

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la Legge n° del 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (il c.d. Decreto fisco e lavoro)

Vi sono delle importanti novità per le persone con disabilità riguardo i seguenti ambiti:

Congedi parentali

Fondo per la continuità di erogazione per l’assegno di mantenimento per genitori separati o divorziati.

Assegno di invalidità per persone con disabilità non in situazione di gravità.

Aiuti ai lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up sociali.

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Congedi parentali.

Con riguardo ai congedi parentali, l’art. 9 specifica che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla durata della sospensione  dell’attività  didattica  o educativa  in presenza del figlio, alla durata  dell’infezione  da  SARS-CoV-2  del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta  dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.

Questo beneficio é riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura ed il congedo può essere utilizzato in forma giornaliera od oraria.

Per i periodi di astensione fruiti a sensi  del  comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50  per  cento  della  retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno della maternità e della paternità (Decreto legislativo, testo coordinato 26/03/2001 n° 151, G.U. 26/04/2001).

Inoltre gli eventuali periodi di congedo parentale disciplinati sempre dall’art 33 del testo unico sopra richiamato,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall’inizio  dell’anno scolastico 2021/2022, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica  o educativa  in  presenza  del  figlio  ovvero  di sospensione   delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei  quali  sia stata disposta la chiusura o di durata dell’infezione da SARSCoV-2 del figlio, o di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo con  diritto all’indennità  e  non  sono   computati   ne’ indennizzati a titolo di congedo parentale.

Fondo per la continuità di erogazione per l’assegno di mantenimento per genitori separati o divorziati.

E’ stato modificato il fondo per la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati, introdotto dall’articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Al fine  di  garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli  minori,  nonché  dei  figli  maggiorenni  portatori  di handicap grave, conviventi,  che  non  abbia  ricevuto  l’assegno  di mantenimento per inadempienza dovuta  all’incapacità  a  provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto  e  che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha  cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere  dall’8 marzo 2020 per  una  durata  minima  di  novanta  giorni  o  per  una riduzione del reddito di almeno il 30 per  cento  rispetto  a  quello percepito nel 2019, è stato istituito presso il Ministero dell’economia  e delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  fondo  con  una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Con le risorse del fondo si provvederà all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno fino a un massimo di mensilità stabilite con un successivo decreto.

 

Assegno di invalidità per persone con disabilità non in situazione di gravità.

L’art. 12 ter specifica che il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora la persona con invalidità parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29febbraio 1980, n. 33, (€4.931,29) per il riconoscimento dell’assegno mensile.

In sostanza, la modifica chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa, di cui alla normativa relativa al trattamento d’invalidità civile, è comunque soddisfatto quando il reddito correlato all’eventuale attività lavorativa del percipiente, non comporti il superamento del limite di reddito, previsto per l’assegnazione del trattamento.

Aiuti ai lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up sociali.

L’art. 12 quinquies infine ha introdotto dei benefici sia per le imprese in possesso di determinati requisiti che impiegano persone con disturbi dello spettro autistico e sia per gli stessi lavoratori.

In particolare, per i lavoratori la retribuzione non concorrerà alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

Cosa molto importante da ricordare è che l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità, qualora percepiti dal  lavoratore e soggetti ai limiti di reddito previsti, sarà ovviamente sospesa per  il  periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore avrà pertanto l’obbligo di comunicare  tempestivamente  all’INPS  la  variazione  della  propria  situazione  reddituale per attivare la procedura di sospensione e qualora non la effettuasse, vi sarà la perdita  del beneficio ed inoltre la richiesta di versamento contestuale delle somme indebitamente percepite.

L’INPS, una volta accertata su comunicazione dell’interessato, la sussistenza dei requisiti   reddituali ai fini della percezione dell’assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinirà il beneficio e lo erogherà a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.

Inoltre, è stato disposto per tutte le Start Up a vocazione sociale, la non imponibilità per 5 anni ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP degli utili derivanti dall’attività d’impresa ed infine per qualsiasi datore di lavoro che impiega a tempo indeterminato un lavoratore con disturbi dello spettro autistico, previsto uno sgravio per 36 mesi, nella misura del 70%, della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

7 Gennaio 2022

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

 

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